L’Equo Compenso è legge nella Regione Lazio

Qualche giorno fa, ho avuto il piacere di intervistare la Consigliera della Regione Lazio, nonchè Presidente della Commissione Lavoro, Eleonora Mattia sulla Legge approvata sull’Equo Compenso nella Regione Lazio.


Tra i commenti al video sono arrivate diverse domande. Ho quindi pensato di scrivere un articolo per spiegare meglio in cosa consiste la norma, approfittandone per fare un po’ di considerazioni sul tema delle tariffe e dei compensi.

COS’E’ L’EQUO COMPENSO
La norma sull’Equo Compenso, è stata approvata a livello nazionale (Camera e Senato) nel 2012 e riguardava solo gli avvocati (qui un’interessante analisi del testo di legge). Nel 2017 la legge è stata estesa a tutti i professionisti iscritti a Ordini e Collegi
La legge Regionale, vista la propria autonomia gestionale, ha adottato tale norma riprendendo quella nazionale e stabilendo che nel rapporto contrattuale tra professionisti e Regione, o Enti strumentali (quali ad es. le ASL), venga adottata la norma che prevede l’Equo Compenso. 
La definizione di Equo Compenso è nella norma nazionale: “si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale“. La legge deve obbligatoriamente essere generica perchè altrimenti sarebbe in contrasto con la norma sulla liberalizzazione delle tariffe (Bersani 2012) che impedisce di stabilire importi e tariffe specifici.

QUANTO E’ EQUO?
Non essendoci tariffe ufficiali, sarà necessario individuare dei criteri per stabilire il quantum relativo al compenso. Un criterio potrebbe essere, ad esempio, quello di utilizzare il DM 165 del 2016 che stabilisce il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni“. A pag. 37 e 38 ci sono gli importi stabiliti per le prestazioni degli psicologi.
Ovviamente non è detto che venga preso questo documento come punto di riferimento, anche perchè i colloqui individuali vengono quotati 75 Euro l’ora (aumentabili fino all’80%), ma l’idea è che Equo sia una via di mezzo tra i 12, 15, 20 Euro attualmente pagati in alcune situazioni e i 75 Euro indicati nel DM. 

CHI RIGUARDA
La norma riguarda tutti i professionisti, che nel rapporto di lavoro risultino inquadrati come tali (ad es. ho forti dubbi sugli psicologi inquadrati come educatori, o sugli psicologi ex art. 80 che lavorano in carcere, o tutti quei casi in cui gli psicologi svolgono attività che non sono esclusiva prerogativa degli psicologi, ovvero tutti quei contesti in cui lo psicologo lavora senza essere, ahimè, inquadrato come psicologo), a cui viene assegnato un incarico da parte dell’amministrazione centrale, ed ora, grazie alla legge approvata dalla Regione Lazio, anche dalla Regione e dai suoi Enti strumentali. Dal momento che la legge riguarda solo che ha rapporti diretti, e gli psicologi nella maggior parte dei casi hanno contratti con strutture private (associazioni, cooperative, ecc.) che a loro volta hanno rapporti con la Regione (il regime di privato convenzionato), come Ordine abbiamo chiesto di estendere la norma anche a loro. Di seguito riporto l’emendamento che abbiamo proposto (dopo che sono stato audito in Commissione Lavoro): 
Nel caso di prestazioni professionali effettuate tramite strutture private che operano in regime di convenzione/accreditamento, anche in caso di subappalto, l’amministrazione provvederà al pagamento delle relative spettanze esclusivamente previa verifica della corrispondenza delle fatture, prodotte dai professionisti, alle disposizioni normative di cui all’art. 2 comma 1

Il testo è poi stato modificato dall’Ufficio Legislativo della Regione e riportato nel seguente art. 5:

Compatibilmente con le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale sono adottate specifiche misure dirette a garantire l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei confronti degli enti delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture accreditate“. 

Quindi ora verranno adottate le “specifiche misure” e a quel punto il compenso dei professionisti dovrà essere “Equo”.

Nella Relazione Illustrativa con cui è stato introdotto l’articolo, si legge:
Tale emendamento intende estendere l’applicazione della presente legge, tenendo conto del commissariamento della sanità, anche alle professioni sanitarie che, il più delle volte, non hanno rapporti diretti con la Regione ma con soggetti privati convenzionati esercenti le funzioni del SSR“.

COSA NON RIENTRA NELLA NORMA
Nella norma non rientrano i rapporti tra privati. Le Leggi Regionali non entrano nel merito dei rapporti economici tra privati, tanto meno tra aziende e professionisti o tra professionisti e singoli clienti/pazienti.

PER AUMENTARE LA COMPLESSITA’
Infine, tanto per far comprendere la complessità del quadro normativo e delle interpretazioni, qualche giorno fa il Consiglio di Stato ha dato ragione ad un’amministrazione che aveva ridotto l’importo (dell’8%) riconosciuto ad un avvocato in difformità rispetto a quanto previsto dal sopracitato DM 165, di fatto ribadendo la totale autonomia della amministrazioni nello stabilire gli importi da riconoscere ai liberi professionisti
Cito tale sentenza, che non riguarda direttamente l’Equo Compenso, solo per far capire che il quadro generale è molto articolato e in continua evoluzione e che imporre tariffe minime in un regime di libero mercato è molto complicato.
A tal proposito, ti racconto un’altra storia surreale e che mi ha colpito molto visto che riguarda un fenomeno che qualche anno fa a interessato anche la nostra categoria, ovvero la pubblicità sui siti tipo Groupon.
Qualche anno fa il Consiglio Nazionale Forense (l’Ordine Nazionale degli Avvocati) aveva inviato un parere n. 48/2012 (caso “AmicaCard”) con il quale si voleva limitare l’utilizzo dei canali promozionali e informativi attraverso i quali si pubblicizzava anche la convenienza economica della prestazione professionale (Groupon, ecc.). Sul parere è intervenuta l’AGCM (l’agenzia che vigila sulla concorrenza e il libero mercato) e ha sanzionato l’Ordine con una multa da 900.000 Euro poi ridotta a 500.000 Euro. Per rimediare alla contestazione, il CNF aveva adottato il 23 ottobre 2015 una delibera di “interpretazione autentica” del parere n. 48/2012, che tuttavia secondo l’AGCM non costituiva una misura di ottemperanza al provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014. Il CNF avrebbe dovuto infatti revocare la comunicazione agli iscritti contenuta nel parere n. 82/2012, anziché ribadirne in sostanza i principi informatori con la delibera interpretativa.
Da qui la decisione di infliggere una nuova sanzione che, data la gravità della violazione, l’AGCM ha determinato nella misura corrispondente al limite editale: ovvero 912.536,40 euro (pari al 10% del fatturato del CNF per l’anno 2013, che ammonta ad euro 9.125.364 euro).

IN CONCLUSIONE
Ritengo che la legge approvata dalla Regione Lazio sia una buona legge, e che la Mattia abbia fatto un ottimo lavoro in Regione. Ritengo anche che, come Ordine, abbiamo svolto il nostro dovere chiedendo e ottenendo una modifica della norma finalizzata ad includere diverse centinaia di colleghi. Per onestà intellettuale va però detto che bisogna essere consapevoli che questa è solo una battaglia vinta, mentre la guerra sull’Equo Compenso sarà lunga e articolata su più tavoli.


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