Obbligo POS e preventivo per gli psicologi: un po’ di chiarezza

Il 29 agosto, è entrata in vigore una nuova legge, la 124/2017, che introduce l’obbligo di preventivo da parte dei liberi professionisti. La norma, che come tutte le leggi è di carattere generale, non riguarda gli psicologi nello specifico, ma tutti coloro che hanno la partita iva. Nelle intenzioni del legislatore c’è l’idea di normare i rapporti tra professionisti e clienti, laddove spesso le modifiche in corso d’opera, unite alla poca chiarezza del professionista, generano contenzioso tra le parti. Per capire il senso della norma bisogna immaginare la ristrutturazione di una casa curata da un architetto, o da un ingegnere, o da un geometra, che spesso subisce implementazioni rispetto al progetto iniziale e porta a un consistente aumento dei costi a carico del committente, che si trova un conto più salato di quanto preventivato. Oppure bisogna far riferimento ad un avvocato, o a un commercialista, che debba curare il fallimento di una società per conto di qualcuno che poi si vede aumentare i costi preventivati perchè l’attività è risultata più complessa del previsto.
Cosa c’entrano gli psicologi? Semplicemente fanno parte della categoria dei liberi professionisti, pertanto ricadono nell’obbligo previsto dalla normativa.
Come affrontare la nuova disposizione di legge? Innanzitutto bisogna far presente che, ad oggi, non sono previste sanzioni. Entrando maggiormente nello specifico, il modo per assolvere il nuovo obbligo senza stravolgere la propria attività è quello di utilizzare lo strumento del “Consenso Informato” obbligatorio per tutti, introducendo tra le informazioni anche il costo della singola seduta, o del numero di sedute previste per la consulenza/valutazione o per la psicoterapia breve. Nel caso in cui non si possa determinare il numero di incontri previsti, come spesso accade, basta riportarlo nel consenso informato e inserire il costo di ogni singolo incontro. Ciò consente al professionista di assolvere il compito e al cliente/paziente di avere un’informazione precisa circa il costo dell’intervento. E’ poi importante inviare il consenso informato via mail oppure consegnarlo a mano, ma è preferibile la prima opzione in modo da tenere traccia della comunicazione inviata in caso di successiva contestazione.
Una ulteriore alternativa è quella di far firmare il modulo e tenerne copia. Se da un lato quest’ultima modalità è assolutamente obbligatoria nel caso di minori, laddove a firmare debbono essere entrambi i genitori, per i maggiorenni potrebbe non essere così coerente con i modelli di intervento utilizzati e anzi la burocratizzazione del primo colloquio potrebbe essere da intralcio e ostacolo nella creazione di quell’alleanza utile al proseguio del trattamento. Per tale motivo può essere utile, e soprattutto più “funzionale”, chiedere la mail e inviare il documento tramite posta elettronica.

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Ultimamente poi, si è ricominciato a parlare dell’obbligo del POS per i professionisti, dotarsi cioè del dispositivo che dia la possibilità ai clienti/pazienti di effettuare i pagamenti delle prestazioni tramite bancomat e carte di credito. Va ricordato che l’obbligo è già in vigore dal 2012 per il bancomat, e dal 2016 per le carte di credito. Anche in questo caso va premesso che tale obbligo non prevede sanzioni per chi non si adegua e anzi, come spiegato bene in una nota del Consiglio Nazionale Forense del 2014 non si tratta di un obbligo bensì di un onere. Cosa significa? Che se il professionista risultasse sprovvisto di POS al momento del pagamento, il credito risulterebbe comunque dovuto da parte del cliente/paziente.
Perchè si parla nuovamente di obbligo di POS in questi giorni? Perchè il Viceministro dell’Economia e Finanze, Luigi Casero, ha dichiarato (ad Agosto 2017) che entro settembre sarà emesso un Decreto Legge sul POS per introdurre le sanzioni. Sarà vero? Mah… In teoria già all’obbligo di POS, introdotto nel 2012, sarebbe dovuto seguire un Decreto Ministeriale per l’attuazione. Ad oggi sono passati 5 anni e stiamo ancora aspettando. Sinceramente appare poco probabile l’introduzione di sanzioni tramite un Decreto Legge prima di aver redatto il Decreto Ministeriale…

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